Tirocini: sì alle tutele, no allo sfruttamento.

 

I tirocini devono servire a imparare un mestiere, con una paga minima e in un tempo definito, senza diventare una scappatoia per aggirare le norme sul lavoro.

 

L’Emilia-Romagna ha approvato una nuova legge regionale in materia, in vigore dal 1° luglio 2019. Prevede più tutele per il tirocinante, un controllo preventivo e sistematico della regolarità del tirocinio prima dell’avvio, una durata massima di 6 mesi per tutti i tirocini (ad eccezione di quelli rivolti a persone in condizioni di svantaggio, elevabili a 12 mesi, o con disabilità, elevabili a 24 mesi). Previsto anche un monitoraggio costante dei percorsi attivati, più verifiche e sanzioni mirate per contrastare gli abusi.

 

Lo scorso anno i tirocini attivati in Emilia-Romagna hanno superato quota 29mila con 8mila percorsi rivolti a persone con più di 30 anni. Si tratta di strumenti importanti di accesso al mondo del lavoro, da tenere comunque costantemente monitorati per far sì che attuano quanto si propongono di fare, senza scappatoie che potrebbero alterare il mercato del lavoro. La nuova legge approvata in Assemblea legislativa mira proprio a questo.

 

Dal primo luglio verrà meno la distinzione precedente tra tirocini formativi e di orientamento e tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, portando la durata massima (tranne le eccezioni elencate in precedenza) a 6 mesi per tutti i tirocini. L’indennità minima viene confermata in 450 euro mensili per tutti i tirocinanti.

 

Per tutelare il tirocinante, garantendo la correttezza e la conformità del percorso alla normativa, è introdotto un sistema di autorizzazione preventiva e tempestiva, che deve essere rilasciata dall’Agenzia per il Lavoro entro 10 giorni dal recepimento della documentazione. Per valorizzarne la valenza formativa, la legge conferma come riferimento del progetto formativo individuale il Sistema regionale delle Qualifiche.

 

Viene ribadito il divieto per i soggetti ospitanti di realizzare più di un tirocinio con lo stesso tirocinante, di ospitare tirocinanti che abbiano già lavorato nei due anni precedenti presso la stessa realtà con qualunque forma contrattuale e di utilizzare i tirocinanti per attività non coerenti con gli obiettivi formativi previsti.

 

Vengono poi espressamente introdotti e precisati ulteriori vincoli, a partire dal divieto di sostituire con i tirocinanti il personale in malattia, maternità, ferie o in sciopero, e i lavoratori in momenti di picco delle attività.

 

Per poter ospitare un tirocinante rimane l’obbligo di non aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, salvo quelli per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, e di non usufruire della Cassa integrazione per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella stessa unità operativa.

 

Per qualificare il percorso, viene introdotto un limite al numero di tirocinanti, che possono essere seguiti contemporaneamente sia dal tutore del soggetto promotore del tirocinio sia da quello individuato dal soggetto ospitante.

 

Il monitoraggio è posto in capo all’Agenzia regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna, mentre la Giunta regionale dovrà firmare un protocollo d’intesa con l’Ispettorato del Lavoro per programmare le attività di controllo. Vengono infine introdotte nuove sanzioni nei confronti di promotori e soggetti ospitanti che prevedono, in caso di violazioni, il divieto di attivare ulteriori tirocini per un periodo che va dai 12 mesi fino all’interdizione permanente.

 

 

 

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